Art. 2
In vigore dal 6 ago 1969
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezione per:
sarta per donna (triennale).
2. Scuola professionale per il settore propaganda pubblicitaria con sezione per:
addetta alla vendita ed alla vetrina (triennale).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-24;1629#art-2