Art. 2

In vigore dal 3 ago 1969
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori delle attività marinare. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per la meccanica navale con sezioni per: meccanico navale (triennale). 2. Scuola professionale per la gente di mare con sezioni per: padrone marittimo alla pesca (triennale); radiotelegrafista di bordo (triennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-24;1627#art-2

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Art. 2 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per le attivita' marinare in Gaeta. — Testo vigente | Portale Normativo