Art. 2

In vigore dal 3 ago 1969
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'agricoltura generica con sezioni per: viticoltore (biennale); conduttore di macchine agricole (biennale).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-24;1626#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo