Art. 17

In vigore dal 3 ago 1969
A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa. A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta. Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside; di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche. Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnico-pratici. Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-24;1626#art-17

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