Art. 2
In vigore dal 1 ago 1969
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per:
sarta per donna (triennale);
maglierista (biennale).
2. Scuola professionale per il settore arte applicata con sezioni per:
figurinista (triennale).
3. Scuola professionale per il settore propaganda pubblicitaria con sezione per:
accompagnatrice turistica (triennale).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-24;1619#art-2