Art. 2

In vigore dal 1 ago 1969
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per: sarta per donna (triennale); maglierista (biennale). 2. Scuola professionale per il settore arte applicata con sezioni per: figurinista (triennale). 3. Scuola professionale per il settore propaganda pubblicitaria con sezione per: accompagnatrice turistica (triennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-24;1619#art-2

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