Art. 2
In vigore dal 1 ago 1969
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore dell'agricoltura.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezioni per:
ortofrutticoltore (biennale);
coadiutrice aziendale (biennale).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-24;1618#art-2