Art. 14
In vigore dal 1 ago 1969
L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
due rappresentanti della Cassa per il Mezzogiorno d'Italia;
un rappresentante dell'amministrazione provinciale;
un rappresentante dell'ispettorato provinciale per l'agricoltura; un rappresentante del comune;
un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;
il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.
Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-24;1618#art-14