Art. 5

In vigore dal 1 nov 1968
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 maggio 1968 SARAGAT GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 25. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-24;1063#art-5

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