Art. 2
In vigore dal 9 ago 1968
È istituito, ai sensi degli artt. 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Oncologia sperimentale" in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-18;820#art-2