Art. 2

In vigore dal 16 ago 1969
Alla suddetta statizzazione si applicano le norme di cui al regio decreto 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. Gli oneri previsti dall'art. 144, lettera E/1 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono assunti dalla amministrazione provinciale di Varese, giusta deliberazioni del 24 gennaio 1966, n. 1914/15702-G e del 15 gennaio 1968, n. 139/15702-G. Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto suddetto è stabilito in L. 33 milioni 450.000.
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Art. 2 Statizzazione dell'istituto tecnico commerciale pareggiato di Luino. — Testo vigente | Portale Normativo