Art. 1

In vigore dal 22 gen 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, all'accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, concluso a Roma il 30 gennaio 1967. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 maggio 1968 SARAGAT MORO - FANFANI - CORONA - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1968 Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 107. - GRECO
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Art. 1 Esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, concluso a Roma il 30 gennaio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo