Art. 2
In vigore dal 27 giu 1968
I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1968-1969 saranno assegnati con successivo provvedimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1968
SARAGAT
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1968.
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 35. -GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;704#art-2