Art. 2

In vigore dal 27 giu 1968
I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1968-1969 saranno assegnati con successivo provvedimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque. Dato a Roma, addì 9 maggio 1968 SARAGAT Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1968. Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 35. -GRECO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;704#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo