Art. 1
In vigore dal 26 giu 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all' istituisce, tra l'altro, centocinquanta posti di professore universitario di ruolo per l'anno accademico 1966-67 e centocinquanta posti di professore universitario di ruolo per l'anno accademico 1967-68, il 5 per cento dei quali e, cioè, otto posti per ciascuno degli anni accademici 1966-67 e 1967-68, sono riservati per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria, istituiti dopo il 31 dicembre 1965;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale, alla facoltà di ingegneria della Università di Pavia, sono stati assegnati sette degli otto posti di professore universitario di ruolo, istituiti e riservati, per l'anno accademico 1966-67, per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, dal citato della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Vedute le richieste di nuovi posti di professore di ruolo formulate dalla facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena, istituita con legge 13 giugno 1966, n. 543;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Alla facoltà di scienze economiche e bancarie della Università di Siena sono assegnati due nuovi posti di professore di ruolo, istituiti dall' della legge 24 febbraio 1967, n. 62, uno per l'anno accademico 1966-67 e l'altro per l'anno accademico 1967-68.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1968
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 34. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;703#art-1