Art. 1

In vigore dal 6 ago 1968
N. 804. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad accettare il legato di L. 1.411.000 disposto dalla signorina Maria de Sanna con testamento olografo del 16 maggio 1943 pubblicato dal notaio Lanciotti di Roma con atto del 17 aprile 1964, repertorio 8321. Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1968 Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 16. - GRECO
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Art. 1 Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare un legato. — Testo vigente | Portale Normativo