Art. 1
In vigore dal 4 ago 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
Il primo comma dell'art. 59 del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, è così modificato:
"La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti 1. - Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purchè tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal sindaco del comune di residenza.
2. - Certificato in carta libera del medico curante o dell'ufficiale sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 maggio 1968
SARAGAT
MORO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 14. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-08;794#art-1