Art. 1
In vigore dal 2 ago 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 10 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, riguardante i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965 n. 1431, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
Il modello del quadro B della parte I della scheda valutativa per ufficiali (fino al grado di colonnello e corrispondenti) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, è sostituito con quello annesso al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1968
SARAGAT
MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 111. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;786#art-1