Art. 1

In vigore dal 13 lug 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, concernente approvazione del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie; Visto l'art. 87 della Costituzione; Ritenuta l'opportunità di integrare l'art. 391 del regolamento suddetto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze;. Decreta: Articolo unico. All'art. 391 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è aggiunto il seguente comma: "Con decreto del Ministro per le finanze, in relazione a mutate esigenze, può essere modificata l'aggregazione delle province agli archivi segreti indicati nel comma precedente". Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 aprile 1968 SARAGAT MORO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 73. - GRECO
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Art. 1 Integrazione all'articolo 391 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077. — Testo vigente | Portale Normativo