Art. 1
In vigore dal 13 lug 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, concernente approvazione del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta l'opportunità di integrare l'art. 391 del regolamento suddetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;.
Decreta:
Articolo unico.
All'art. 391 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è aggiunto il seguente comma:
"Con decreto del Ministro per le finanze, in relazione a mutate esigenze, può essere modificata l'aggregazione delle province agli archivi segreti indicati nel comma precedente".
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1968
SARAGAT
MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 73. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;746#art-1