Art. 2
In vigore dal 11 gen 1969
Il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 60.000.000. La relativa spesa graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1968
SARAGAT
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 82. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;1250#art-2