Art. 1

In vigore dal 5 lug 1968
N. 725. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Croce rossa italiana viene autorizzata ad accettare la donazione di un'autoambulanza del valore di L. 2.190.000, disposta dal sig. Gumpert Gerhard Richard, titolare della ditta Autogena di Bologna, con atto 17 febbraio 1967 del notaio Masi degli Uberti di Bologna, rep. n. 131980. Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1968 Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 52. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-22;725#art-1

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