Art. 1

In vigore dal 28 lug 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la marina mercantile; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione Internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 28 della Convenzione stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 aprile 1968 SARAGAT MORO - FANFANI - NATALI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1968 Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 112. - GRECO
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