Art. 1
In vigore dal 28 lug 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione Internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 28 della Convenzione stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 aprile 1968
SARAGAT
MORO - FANFANI - NATALI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 112. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-08;777#art-1