Art. 3
In vigore dal 22 dic 1968
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto è stabilito nella misura di lire 112.000.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-08;1205#art-3