Art. 1

In vigore dal 16 ott 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la relazione del presidente del consiglio di valle dell'Alta Langa del Belbo e la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Cuneo in data 6 marzo 1965, per la classifica in comprensorio di bonifica montana del territorio montano della Langa della superficie di ha. 43.637 ricadente nella provincia di Cuneo; Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, parere in data 3 maggio 1967; Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e lo art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979; Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il territorio montano della Langa, in provincia di Cuneo, esteso per circa ha. 43.637, il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde segnato nella citata corografia su scala 1: 100.000 che - vistata dal Ministro proponente - forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, tra i comprensori di bonifica montana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 marzo 1968 SARAGAT RESTIVO - MANCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1968 Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 178. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-26;995#art-1

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Art. 1 Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio montano della Langa, in provincia di Cuneo. — Testo vigente | Portale Normativo