Art. 1
In vigore dal 16 ott 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la relazione del presidente del consiglio di valle dell'Alta Langa del Belbo e la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Cuneo in data 6 marzo 1965, per la classifica in comprensorio di bonifica montana del territorio montano della Langa della superficie di ha. 43.637 ricadente nella provincia di Cuneo;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, parere in data 3 maggio 1967;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e lo art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio montano della Langa, in provincia di Cuneo, esteso per circa ha. 43.637, il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde segnato nella citata corografia su scala 1: 100.000 che - vistata dal Ministro proponente - forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, tra i comprensori di bonifica montana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 marzo 1968
SARAGAT
RESTIVO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 178. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-26;995#art-1