Art. 1

In vigore dal 18 set 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la relazione illustrativa del Consiglio delle Valli di Lanzo e la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Torino in data 21 luglio 1965, per la classifica quale comprensorio di bonifica montana delle Valli di Lanzo della superficie di ha. 64.043 ricadente nella provincia di Torino; Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste; Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979; Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il territorio delle Valli di Lanzo, in provincia di Torino, esteso per circa ha. 64.043, il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che - vistata dal Ministro proponente - forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 marzo 1968 SARAGAT RESTIVO - COLOMBO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1968 Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 105. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-26;929#art-1

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