Art. 1
In vigore dal 27 lug 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 17 agosto 1967, n. 14;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari in data 2 dicembre 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-26;771#art-1