Art. 4

In vigore dal 29 nov 1969
Alla istituzione di cui al precedente , si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto suddetto è stabilito nella misura di L. 35.000.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-07;1694#art-4

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