Art. 1
In vigore dal 16 ago 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Pescara in data 11 ottobre 1965 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio nella sinistra del fiume Pescara ricadente nelle province di Pescara e Teramo;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro da classificare;
Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste parere del 3 maggio 1967;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio nella sinistra del fiume Pescara ricadente nelle province di Pescara e Teramo della superficie di circa ha. 27.425 il cui perimetro è indicato con una linea di colore verde segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991 fra i comprensori di bonifica montana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 marzo 1968
SARAGAT
RESTIVO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1968
Atti del Governo registro n. 222, foglio n. 32. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;861#art-1