Art. 1
In vigore dal 16 ago 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta del Consorzio B.I.M. dell'Adda Alpino in data 20 dicembre 1964 e la relazione dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Sondrio in data 23 gennaio 1965, per la classifica in comprensorio di bonifica montana del fondo valle dell'Adda Alpino e territori contermini della superficie di ettari 85.373 ricadente nella provincia di Sondrio, quale ampliamento del comprensorio già classificato dell'Adda Alpino;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio del fondo valle dell'Adda Alpino e territori contermini, in provincia di Sondrio, esteso per circa ha. 85.373 il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 - che vistata dal Ministro proponente - forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio già classificato dell'Adda Alpino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 marzo 1968
SARAGAT
RESTIVO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 34. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;860#art-1