Art. 2
In vigore dal 1 ago 1968
I contributi di cui alla lettera e) dell' della legge citata nell'articolo precedente per l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori, nonché per l'acquisto di installazioni e materiali destinati ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia verranno corrisposti tenendo presenti le seguenti direttive:
a) i progetti da finanziare saranno scelti nei limiti delle somme stanziate per ciascun esercizio finanziario, mediante intese fra i due Governi, dalle quali dovrà risultare che il progetto o la fornitura da finanziare con il contributo italiano rientra nei piani di sviluppo economico e sociale della Somalia;
b) i progetti dovranno essere eseguiti da cittadini italiani o da enti, società o imprese italiane o a prevalente partecipazione italiana. Le installazioni e i materiali forniti a tale titolo dovranno essere di produzione prevalentemente italiana;
c) i contratti d'appalto o di fornitura saranno stipulati direttamente dal Governo somalo, o dagli enti o dalle amministrazioni da esso delegate, con gli appaltatori o fornitori che adempiano ai requisiti di cui alla lettera b) precedente;
d) i pagamenti verranno effettuati in una o più soluzioni, direttamente in favore degli appaltatori o fornitori, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e delle avvenute forniture, su presentazione della necessaria documentazione, debitamente vistata ed approvata dal Governo somalo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 marzo 1968
SARAGAT
MORO - FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI - COLOMBO - PRETI - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 2. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-01;779#art-2