Art. 1

In vigore dal 24 mag 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 22. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di "economia di mercato dei prodotti agricoli". Art. 38. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: Storia delle istituzioni giuridiche italiane; Filosofia; Filologia italiana; Letteratura latina medioevale; Letteratura cristiana antica; Linguistica; Storia contemporanea; Storia delle dottrine politiche; Storia dei partiti politici; Storia della Chiesa; Storia del cristianesimo; Geografia storica del mondo antico; Topografia dell'Italia antica; Ebraico e lingue semitiche comparate o filologia semitica; Storia delle arti grafiche; Storia dell'architettura e dell'urbanistica; Storia della teoria musicale. Art. 39. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di: Civiltà greca; Etnografia; Geografia; Letteratura cristiana antica; Storia contemporanea; Storia delle dottrine politiche; Storia dei partiti politici; Storia della Chiesa; Storia del cristianesimo; Filosofia della storia; Filosofia della religione; Filosofia morale; Logica; Storia della filosofia moderna e contemporanea; Storia della pedagogia; Storia della teoria musicale. Art. 40. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: 21) Storia della grammatica e della lingua italiana; 22) Grammatica latina; 23) Linguistica; 24) Letteratura ispano-americana. Art. 101. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti quelli di: 19) Virologia; 20) Microbiologia degli alimenti; 21) Legislazione veterinaria; 22) Tecnologia delle conserve di carne; 23) Istologia ed embriologia; 24) Scienza della riproduzione animale e tecnica della fecondazione artificiale; 25) Scienza dell'alimentazione e tecnologia di preparazione dei mangimi; 26) Patologia aviare; 27) Igiene dei prodotti della pesca; 28) Metodologia statistica e biometria; 29) Anestesiologia e tecnica operativa; 30) Scienza delle produzioni avicole. Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti complementari di: podologia, apibachicoltura, aviconiglicoltura sono soppressi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 febbraio 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1968 Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 20. - GRECO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-28;554#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo