Art. 1
In vigore dal 16 ott 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Brescia in data 31 luglio 1965 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio della Valle Sabbia in provincia di Brescia;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, parere del 3 maggio 1967;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e lo art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio della Valle Sabbia, in provincia di Brescia, della superficie di circa ha. 52.350 il cui perimetro è indicato con una linea di color rosso segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio 1968
SARAGAT
RESTIVO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 170. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-23;994#art-1