Art. 1
In vigore dal 31 ago 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Nuoro in data 23 aprile 1965, per la classifica in comprensorio di bonifica montana del territorio comprendente totalmente o parzialmente 16 comuni della provincia di Nuoro, della superficie di ettari 59.045, quale ampliamento del comprensorio già classificato del Montiferru;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, parere in data 3 maggio 1967;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio comprendente, totalmente o parzialmente, 16 comuni della provincia di Nuoro, esteso per ha. 59.045, il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che - vistata dal Ministro proponente - forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952 n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del già classificato comprensorio del Montiferru.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio 1968
SARAGAT
RESTIVO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 58. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-23;894#art-1