Art. 1
In vigore dal 16 ago 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la relazione della Comunità del Ferro e dello Sparviero e la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Cosenza in data 30 agosto 1966, per la classifica quale comprensorio di bonifica montana dei territori della Comunità del Ferro e dello Sparviero della superficie di ha. 65.958 ricadente nella provincia di Cosenza;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio della Comunità montana del Ferro e dello Sparviero, in provincia di Cosenza, esteso per circa ha. 65.958, il cui perimetro è riportato con una linea di color rosa segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio 1968
SARAGAT
RESTIVO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 33. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-23;859#art-1