Art. 1
In vigore dal 9 ago 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta degli ispettorati ripartimentali delle foreste di Bari e Taranto in data 21 ottobre 1965 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana della Alta Murgia Pugliese ricadente nelle province di Bari e Taranto;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, parere in data 3 maggio 1967;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Il territorio dell'Alta Murgia Pugliese ricadente nelle province di Bari e Taranto, esteso per circa ha. 197.203 il cui perimetro è riportato con una linea in color verde segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio 1968
SARAGAT
RESTIVO - COLOMBO - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 45. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-23;819#art-1