Art. 2
In vigore dal 21 giu 1968
Il prefetto della provincia di Rieti, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 febbraio 1968
SARAGAT
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 17. - GRECO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-21;688#art-2