Art. 3
In vigore dal 5 apr 1968
I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 febbraio 1968
SARAGAT
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 142. - GRECO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-13;168#art-3