Art. 1

In vigore dal 25 apr 1968
N. 345. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzato ad accettare dal comune di Duino Aurisina (Trieste), la donazione di un'area di mq. 320 sita in Aurisina, confinante con p.c. 1597/3 e 1596/1 coop. operaie di Trieste, Istria e Friuli, p.c. 190 Gruden Valeria, 1599, 1596/4 e 1597/7 Pertot Antonia e strada provinciale del Carso (Prosecco-Sistiana), da destinare a costruzione dell'edificio p.t. come da atto rogato dal notaio dott. Giovanni Dandri in data 30 settembre 1965, rep. 62756, raccolta n. 7750, registrato a Trieste il 20 maggio 1966, n. 2781, mod. I, vol. 143. Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968 Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 85. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-12;345#art-1

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Art. 1 Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare una donazione. — Testo vigente | Portale Normativo