Art. 2

In vigore dal 25 apr 1968
Si fa riserva di provvedere, con successivi decreti, alla nuova ripartizione dei posti come sopra recuperati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 febbraio 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968 Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 82. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-12;344#art-2

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