Art. 1

In vigore dal 4 apr 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 19. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: "dottrina dello Stato"; "diritto della previdenza sociale". Dopo l'art. 39, relativo alle norme dell'esame di laurea della facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento degli articoli successivi: Art. 40. - L'esame di laurea consiste nella discussione orale, in seduta di laurea, di una dissertazione scritta su un tema approvato dall'insegnante della materia, depositata in segreteria in triplice copia almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea. Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico biologico) è aggiunto quello di "scienza dell'alimentazione". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 febbraio 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1968 Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 130. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-12;164#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara. — Testo vigente | Portale Normativo