Art. 1
In vigore dal 31 mag 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 32 dello statuto della Regione siciliana approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visti gli articoli 3 e 5 del decreto presidenziale 1 dicembre 1961, n. 1825;
Visto l'elenco dei canali demaniali esistenti nel territorio della Sicilia, compilato dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del tesoro, con il Ministero dei lavori pubblici, con l'Amministrazione regionale siciliana;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
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È approvato l'unito elenco dei canali demaniali che vengono trasferiti dal demanio dello Stato a quello della Regione autonoma della Sicilia nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano - compresi gli alvei e le pertinenze intestati in catasto sia come "acque esenti da estimo" sia come "Demanio pubblico dello Stato" - con tutti gli oneri e pesi inerenti dalla data del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-01-24;615#art-1