Art. 1
In vigore dal 27 mar 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Viste le deliberazioni numeri 239 e 349 del 26 giugno e del 30 agosto 1967, con le quali la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia ha stabilito di acquistare un idoneo complesso di fondi di complessivi mq. 186 per l'ampliamento della propria sede;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
Articolo unico
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia è autorizzata ad acquistare dalla Società Zocca di Genova un fondo di circa mq. 71, sito in La Spezia all'angolo tra la via Generale Conti (civ. n. 5-7) e Giulio Rezasco (civ. 19 e 21) al prezzo a corpo di lire 12.000.000, nonché dalla signora Adele Realino ved. Cesarano, che agisce in proprio e per conto della signora Ersilia Cesarano, comproprietaria, n. 3 fondi terranei di complessivi mq. 115 circa, ubicati in La Spezia, via Giulio Rezasco ai civici nn. 13, 15, 17, al prezzo complessivo a corpo di L. 19.000.000, come da deliberazioni nn. 239 e 349 del 26 giugno e del 30 agosto 1967.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 gennaio 1968
SARAGAT
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 114. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-01-22;133#art-1