Art. 3
In vigore dal 24 mag 1968
I contributi annui a carico della ditta Hoechst Emelfa - S.p.A., di Milano, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioni ottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-01-18;553#art-3