Art. 1
In vigore dal 5 giu 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il proprio precedente decreto 5 aprile 1950, numero 221, che detta norme per l'esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per le finanze;
Decreta:
Il secondo comma dell'art. 33 del proprio precedente decreto 5 aprile 1950, n. 221, in premesse citato, e così sostituito:
"L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini o collegi, alle federazioni e all'ente di previdenza ed assistenza le quote di contributi ad essi spettanti".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 gennaio 1968
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 109. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-01-09;640#art-1