Art. 1

In vigore dal 5 giu 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il proprio precedente decreto 5 aprile 1950, numero 221, che detta norme per l'esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per le finanze; Decreta: Il secondo comma dell'art. 33 del proprio precedente decreto 5 aprile 1950, n. 221, in premesse citato, e così sostituito: "L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini o collegi, alle federazioni e all'ente di previdenza ed assistenza le quote di contributi ad essi spettanti". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 gennaio 1968 SARAGAT MORO - MARIOTTI - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1968 Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 109. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-01-09;640#art-1

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Art. 1 Modificazioni al secondo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, che detta le norme regolamentari per l'esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. — Testo vigente | Portale Normativo