Art. 1
In vigore dal 24 mag 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1964, n. 1236, con il quale è stato istituito un corso di laurea in lingue e letterature orientali presso l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 19 settembre 1967, tra l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature di Venezia e l'amministrazione comunale di Venezia per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per il corso di laurea in lingue e letterature orientali presso l'istituto universitario suddetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-01-08;552#art-1