Art. 1
In vigore dal 16 giu 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Perugia in data 21 marzo 1966 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio del Topino in provincia di Perugia;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, parere del 3 maggio 1967;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Il territorio del "Topino" in provincia di Perugia della superficie di circa ha. 43.191 il cui perimetro è indicato con una linea di color verde segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1967
SARAGAT
RESTIVO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 164 - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-30;1517#art-1