Art. 1
In vigore dal 6 giu 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la relazione del consorzio di bonifica montana dell'Alto Tanaro e territori contermini e la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cuneo in data 30 aprile 1966, per la classifica in comprensorio di bonifica montana del territorio delle Valli Ellero, Maudagna, Corsaglia, Roburentello, Casotto, Bassa Val Mongia, Cevetta e Bassa Val Tanaro della superficie di ha. 48.049 ricadente nella provincia di Cuneo, quale ampliamento del comprensorio già classificato dell'Alto Tanaro;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale 6 indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste, parere in data 3 maggio 1967;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Il territorio delle Valli Ellero, Maudagna, Corsaglia, Roburentello, Casotto, Bassa Val Mongia, Cevetta e Bassa Val Tanaro in provincia di Cuneo, esteso per circa ha. 48.049, il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che - vistata dal Ministro proponente - forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio già classificato dell'Alto Tanaro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1967
SARAGAT
RESTIVO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 111. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-30;1509#art-1