Art. 2

In vigore dal 23 mar 1968
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti" in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di ingegneria del politecnico di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-28;1435#art-2

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Art. 2 Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di "Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti", presso la facolta' di ingegneria del politecnico di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo