Art. 1

In vigore dal 29 feb 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 58. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti: Diritto tributario; Tecnica del commercio internazionale; Economia e finanza delle imprese di assicurazione; Tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi; Storia della ragioneria; Organizzazione aziendale; Tecnica delle negoziazioni di borsa; Economia e finanza della sicurezza sociale; Finanza degli enti locali; Diritto pubblico dell'economia; Diritto fallimentare; Diritto e legislazione bancaria; Diritto privato comparato; Diritto pubblico regionale; Diritto pubblico comparato; Diritto amministrativo degli enti territoriali; Storia della banca; Storia dell'agricoltura; Storia del lavoro; Storia ed istituzioni economiche afro-asiatiche; Econometria; Teoria e politica dello sviluppo economico; Complementi di matematica per economisti; Economia matematica; Ricerca operativa; Principi e tecnica delle applicazioni degli ausiliari meccanografici od elettronici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 dicembre 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1968 Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 34. - GRECO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-28;1395#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo