Art. 1
In vigore dal 29 feb 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 58. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
Diritto tributario;
Tecnica del commercio internazionale;
Economia e finanza delle imprese di assicurazione;
Tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi;
Storia della ragioneria;
Organizzazione aziendale;
Tecnica delle negoziazioni di borsa;
Economia e finanza della sicurezza sociale;
Finanza degli enti locali;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto fallimentare;
Diritto e legislazione bancaria;
Diritto privato comparato;
Diritto pubblico regionale;
Diritto pubblico comparato;
Diritto amministrativo degli enti territoriali;
Storia della banca;
Storia dell'agricoltura;
Storia del lavoro;
Storia ed istituzioni economiche afro-asiatiche;
Econometria;
Teoria e politica dello sviluppo economico;
Complementi di matematica per economisti;
Economia matematica;
Ricerca operativa;
Principi e tecnica delle applicazioni degli ausiliari meccanografici od elettronici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 34. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-28;1395#art-1