Art. 1

In vigore dal 29 feb 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all' istituisce, per l'anno accademico 1967-68, centocinquanta nuovi posti di professore universitario di ruolo, dieci dei quali (pari al 10 per cento della parte restante dopo le prime detrazioni) riservati per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano, ai sensi dell'art. 6 della legge medesima, l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni; Vedute le motivate deliberazioni con le quali le facoltà, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62, hanno proposto l'apertura dei concorsi per coprire cattedre relative ad insegnamenti impartiti continuativamente per incarico da almeno nove anni ed hanno chiesto l'assegnazione dei posti riservati a tale scopo; Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla effettiva rilevanza scientifica e didattica degli insegnamenti proposti; Ravvisata la necessità di procedere alla ripartizione dei posti riservati, per l'anno accademico 1967-68, per l'apertura dei concorsi per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni, in modo che possa farsi luogo al relativo bando entro il termine del 31 marzo 1967, ai sensi dell' della legge 18 dicembre 1952, n. 2754; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Per l'anno accademico 1967-68, sono così ripartiti, tra le facoltà universitarie di cui appresso, i dieci posti di professore universitario di ruolo istituiti e riservati, con effetto dall'anno accademico medesimo, per discipline impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni e per le quali, su richiesta delle facoltà interessate, verrà disposta l'apertura del concorso ai sensi degli della legge 24 febbraio 1967, n. 62; Numero dei pos ti FACOLTA DI ECONOMIA E COMMERCIO Universita di Trieste, per economia dei trasporti..... 1 FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA Universita di Milano, per storia della medicina...... 1 FACOLTA DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI Universita di Firenze, per chimica organica-industriale.. 1 Universita di Padova, per antropologia........... 1 Universita di Palermo, per geochimica........... 1 Universita di Pisa, per paleontologia umana........ 1 FACOLTA DI INGEGNERIA Universita di Trieste, per costruzioni elettro-meccaniche. 1 FACOLTA DI FARMACIA Universita di Palermo, per chimica bromatologica...... 1 FACOLTA DI AGRARIA Universita di Bologna, per zooculture........... 1 FACOLTA DI MEDICINA VETERINARIA Universita di Perugia, per parassitologia......... 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 dicembre 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1968 Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 33. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-28;1394#art-1

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Art. 1 Ripartizione di dieci nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con la legge 24 febbraio 1967, n. 62, con decorrenza dall'anno accademico 1967-68. — Testo vigente | Portale Normativo