Art. 2

In vigore dal 26 mar 1968
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 dicembre 1967 SARAGAT TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1968 Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 102 - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-18;1440#art-2

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Art. 2 Richiamo alle armi, per speciali esigenze e per istruzione, di sottufficiali, graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M. — Testo vigente | Portale Normativo