Art. 2
In vigore dal 26 mar 1968
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 dicembre 1967
SARAGAT
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 102 - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-18;1440#art-2