Art. 1

In vigore dal 10 mar 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visti lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, approvato con proprio decreto del 16 dicembre 1959, n. 1257 e modificato con altro decreto del 17 ottobre 1961, n. 1189; Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione del predetto istituto in data 27 gennaio a 29 marzo 1967; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Sono approvate le modificazioni degli articoli 11, secondo comma e 13 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, in conformità dei seguenti testi: art. 11, secondo comma: Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 2 miliardi, assegnata dall'istituto; art. 13: Gli utili esposti in bilancio, al netto di spese, perdite ed accantonamenti ritenuti necessari od opportuni, saranno ripartiti come segue: cinque decimi al fondo di riserva ordinario; fino a cinque decimi a disposizione del consiglio di amministrazione per opere di beneficenza, culturali e di pubblico interesse; l'eventuale residuo al fondo di riserva ordinario. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1967 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1968 Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 63. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-15;1427#art-1

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